L’articolo 2476 comma 8 del Codice Civile stabilisce che i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi sono solidalmente responsabili insieme agli
amministratori. Questo significa che se un socio partecipa attivamente a decisioni che danneggiano la
società, può essere ritenuto responsabile al pari degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali per la mancata conservazione del patrimonio
sociale, pertanto, se il patrimonio della società non è sufficiente a soddisfare i crediti, i creditori possono
agire contro gli amministratori. Anche se la società rinuncia a perseguire gli amministratori, i creditori
possono comunque farlo.
Perché un socio sia ritenuto responsabile, è necessario che abbia partecipato attivamente alla gestione della
società, non limitandosi solo all’approvazione dei bilanci. La responsabilità del socio richiede un
comportamento attivo e intenzionale nel compiere atti dannosi.
Infine, la responsabilità del socio è solidale, il che significa che non esonera gli amministratori dalle loro
responsabilità, ma si aggiunge ad esse. In altre parole, sia i soci coinvolti che gli amministratori possono
essere ritenuti responsabili per gli atti dannosi compiuti.