La sentenza 139/1/2024 della Commissione Tributaria di Lucca, emessa il 22 maggio 2024, ha trattato un
caso di residenza fiscale estera, offrendo l’opportunità di verificare l’impatto del nuovo articolo 2, comma 2
del Tuir. Questo articolo ha declassato l’iscrizione anagrafica da presunzione assoluta a presunzione
relativa, influenzando la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche.
Il Fisco italiano aveva contestato a un contribuente il mancato versamento dell’Irpef tra il 2016 e il 2020,
ritenendolo residente in Italia a causa della sua iscrizione anagrafica. Tuttavia, il contribuente sosteneva di
essere residente in Svizzera, presentando prove come un contratto di lavoro regolare, dichiarazioni fiscali e
un’abitazione permanente in Svizzera.
I giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, respingendo la richiesta del Fisco. La sentenza è
significativa perché mostra come i nuovi criteri di residenza, che valorizzano la dimora abituale e le relazioni
personali, potrebbero ridurre il dualismo tra residenza sostanziale e formale.
La riforma del decreto legislativo 209/2023 ha trasformato la presunzione di residenza basata sull’iscrizione
anagrafica in una presunzione relativa, permettendo ai contribuenti di dimostrare la loro effettiva residenza
fiscale all’estero. Questo cambiamento mira a privilegiare i concetti sostanziali di residenza, allineando il
sistema tributario italiano agli standard internazionali.