Il concordato preventivo biennale, introdotto dal DLgs. 13/2024, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con due documenti:
- la circolare n.18 del 17 settembre 2024 che ha fornito i primi chiarimenti sistematici;
- la risoluzione n.48 del 19 settembre 2024, che ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito concordato e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con metodo storico.
Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia si segnalano:
- superamento dei limiti per il regime forfettario: se un contribuente in regime forfetario supera la soglia di 85.000,00 euro nel 2023, non può aderire al concordato preventivo biennale (CPB) né come soggetto forfetario né come soggetto ISA. Tuttavia, se il limite viene superato nel 2024 durante il CPB, quest’ultimo rimane valido.
- debiti pregressi: per aderire al CPB, il contribuente, soggetto agli ISA o in regime forfetario, non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile. L’adesione è possibile solo se entro il 31 ottobre 2024 i debiti sono stati estinti, e l’importo residuo, inclusi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000,00 euro. Questo limite riguarda il complessivo ammontare dei debiti e deve essere verificato sulla base della situazione debitoria esistente al 31 dicembre 2023. Rilevano solo i debiti della società, esclusi quelli dei singoli soci.

